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Attività di formazione periodica per gli amministratori di condominio, alcune precisazioni.

E’ una delle novità di maggiore rilevanza introdotte dalla legge n. 220/2012 in tema di condominio negli edifici, ma allo stato attuale rischia (che novità!) di rimanere una grande incompiuta: stiamo parlando della formazione degli amministratori.
In questo articolo ci soffermeremo con maggiore attenzione sull’attività di formazione periodica, prima, però, è utile svolgere una premessa di carattere generale.
Acquisizione e mantenimento dei requisiti professionali
Ai sensi dell’art. 71-
bis, primo comma lett. g), disp. att. c.c. possono assumere l’incarico di amministratore condominiale coloro i quali “
hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Fanno eccezione a questa regola gli amministratori così detti interni, ossia le persone che sono proprietarie di un’unità immobiliare in condominio e, parzialmente, chi ha già amministrato per almeno un anno a partire dal 18 giugno 2010; per chi è già in attività è solamente necessario provvedere all’attività di formazione periodica.
E qui, allora, vale la pena entrare in argomento; molti i dubbi che assalgono chi si confronta con il dettato normativo.
Che cosa s’intende per formazione periodica?
Chi può tenere i corsi di formazione periodica?
Come verificare se l’amministratore si aggiorna?
In buona sostanza che cosa deve fare l’amministratore per essere in regola e che cosa può fare il condomino per verificare se lo è?
Niente. Inutile girarci troppo intorno: ad oggi – insomma alla data di pubblicazione di questo articolo e con l’aria che tira (in Parlamento) chissà per quanto altro tempo ancora – nessuno è in grado di poter affermare, senza prendere in giro, che è in grado di erogare formazione periodica o che è aggiornato ai sensi della legge n. 220/2012. Chi lo fa sta “calcando la mano” per ragioni di business.
La periodicità della formazione non è stata specificata. Siccome è periodico ciò che si ripete nel tempo, non è chiaro l’intervallo di tempo minimo o massimo che deve intercorrere tra un corso di aggiornamento e l’altro.
Ma come, qualcuno potrebbe obiettare: le associazioni di categoria s’impegnano ad aggiornare i propri associati o meglio, chi si associa s’impegna a mantenersi aggiornato frequentando i corsi organizzati con la frequenza stabilita nello statuto o comunque in altri provvedimenti direttivi. Vero: quelle associazioni che organizzano questi corsi, lo fanno perché il loro statuto lo prevede, lo fanno, probabilmente, perché hanno deciso di intraprendere la strada tracciata dalla legge n. 4 del 2013 (quella sulle così dette professioni non regolamentate).
Un dato, però, dev’essere chiaro: legge n. 4/2013 e legge n. 220/2012, nella sua parte dedicata alla formazione (insomma l’art. 71­-bis, primo comma lett. g), disp. att. c.c.) sono mondi separati: in buona sostanza non c’entrano nulla l’una con l’altra.
Ben vengano quelle associazioni che ritengono fondamentale aggiornare costantemente i propri iscritti ma attenzione a chi tira troppo la corda dicendo che lo fa in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 220/2012, in quel caso più che attenzione verso l’associato potrebbe trattarsi di sensibilità verso il business della formazione.

Condominioweb  del 3 Dicembre 2013 - Avv. Alessandro Gallucci